Altalex: Negazionismo: in gazzetta la nuova legge



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Negazionismo: in Gazzetta la nuova legge

Legge, 16/06/2016 n° 115, G.U. 28/06/2016
 
Negare la Shoah, un crimine di genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra, come sono definiti dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, è circostanza aggravante dei delitti di propaganda razzista e di istigazione o incitamento alla commissione di atti razzisti, puniti dalla l. 13 ottobre 1975, n. 654.
La legge 16 giugno 2016, n. 115
Il 28 giugno 2016, sulla GU n. 149, è stata pubblicata la legge 16 giugno 2016, n. 115 con la quale si attribuisce rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della Shoah, dei fatti di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti rispettivamente dagli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale. Il legislatore interno, dando attuazione alla dec. quadro 2008/913/GAI, ha optato per una scelta moderata di incriminazione, prevedendo che tali affermazioni possano integrare (come meglio si dirà infra) non un autonomo fatto di reato, bensì una circostanza aggravante dei delitti di propaganda razzista, di istigazione e di incitamento di atti di discriminazione commessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, puniti dall’art. 3, l. 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dapprima dal d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con modif. dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 (“decreto Mancino”) e, più di recente, dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85 (legge sui reati di opinione).
La discussione in Parlamento sull’opportunità di punire penalmente il negazionismo – conclusasi un po’ in sordina, mentre l’opinione pubblica era più interessata ad altre questioni, quali le unioni civili, le elezioni amministrative e la riforma costituzionale – non risale, per la verità, agli ultimi tempi: per limitarsi ai lavori della XVII Legislatura, si deve ricordare che la proposta di legge in materia (d.d.l. S.54) era stata presentata al Senato ben tre anni fa, nel marzo 2013. Pochi mesi dopo, quando, il 16 ottobre 2013, la Commissione Giustizia di Palazzo Madama trasmetteva all’Assemblea il testo del d.d.l. S.54-A, in concomitanza con la morte di Erich Priebke (11 ottobre 2013) e con la celebrazione del 70° anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma (16 ottobre 1943), si apriva in Italia un vivace dibattito in materia, durante il quale emergeva, accanto ad una ferrea condanna morale di chi nega l’Olocausto, la preoccupazione che il legislatore potesse limitare indebitamente il diritto alla libera manifestazione del pensiero su temi di interesse pubblico. In quell’occasione, non mancava di intervenire, in senso critico rispetto all’incriminazione del negazionismo, l’Unione delle Camere penali italiane con il comunicato Al negazionismo si risponde con le armi della cultura non con quelle del diritto penale (16 ottobre 2013) e con l’appello Contro il reato di negazionismo (13 novembre 2013).
Di recente, il problema della repressione del negazionismo è stato portato alla ribalta nel panorama europeo anche da due importanti sentenze della Corte EDU. Si tratta del caso Perinçek, relativo ad affermazioni negazioniste sul genocidio armeno, deciso dalla Grande Camera di Strasburgo il 15 ottobre 2015 e del caso M’Bala M’Bala, deciso dalla Sez. V, il successivo 20 ottobre. Tale ultima vicenda ha coinvolto l’attore satirico camerunense Dieudonné M’Bala M’Bala e, seppur indirettamente, l’intellettuale francese Robert Faurisson, noto esponente del negazionismo olocaustico d’Oltralpe.
Sotto un profilo prettamente procedurale, l’iter di approvazione del d.d.l. C.2874-B si è caratterizzato per una non lieve tensione tra i due rami del Parlamento, che ha reso necessaria una doppia lettura sia al Senato che alla Camera; il testo approvato dal Senato l’11 febbraio 2015 (d.d.l. S.54) è stato, infatti, dapprima modificato dalla Camera il 13 ottobre 2015, poi nuovamente emendato dal Senato il 3 maggio 2016. L’elemento di divergenza più significativo ha riguardato la clausola limitativa di responsabilità – non prevista nel testo originario del d.d.l. S.54, inserita dalla Camera e, poi, nuovamente espunta dal Senato – tale per cui avrebbe rilevato penalmente solo la negazione di «fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l’Italia è membro» (v. d.d.l. S.54-B, approvato dalla Camera il 13 ottobre 2015).
Il testo dell’art. 3, co. 3-bis, l. 13 ottobre 1975, n. 654, così come approvato l’8 giugno scorso, non prevede più tale limite all’applicazione della circostanza.
La disciplina del nuovo art. 3, co. 3-bis, l. 13 ottobre 1975, n. 654
Venendo a un breve esame della nuova disciplina, si osservi che il negazionismo è oggi divenuto penalmente rilevante in virtù della modifica dell’art. 3, l. n. 654/1975, cui è apposto un co. 3-bis, che commina «la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7, 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».
Diversamente dall’art. 3, d.l. 26 aprile 1993, n. 122 conv., che prevede come aggravante comune la circostanza che il fatto di reato sia commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, la novella introduce un’aggravante speciale, che si applica, cioè, solo alle fattispecie di propaganda, istigazione o incitamento previste dall’art. 3 della legge contro il razzismo del 1975. Si tratta, per l’appunto, dei delitti di propaganda di idee razziste e di istigazione alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi  (art. 3, 1° co., lett. a); dei delitti di istigazione alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3, 1° co., lett. b); dei delitti di partecipazione, assistenza, promozione, direzione di un’organizzazione, un’associazione, un movimento o un gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3, 3° co.).
Si osservi che i delitti cui può applicarsi l’aggravante in parola, in termini differenti da quanto previsto nelle precedenti versioni del d.d.l., non sono tutti quelli contemplati dall’art. 3, l. n. 654/1975, bensì solo quelli che si estrinsecano in una forma di manifestazione del pensiero (propaganda, istigazione, incitamento). La circostanza – che comporta l’irrogazione della pena della reclusione da 2 a 6 anni – non è, dunque, applicabile agli atti di discriminazione violenta o non, mentre lo è alle condotte associative dell’art. 3, 3° co.
Venendo ai profili strettamente attinenti la tipizzazione della condotta punibile, la littera legis stabilisce che il quid pluris di offesa che giustifica l’aggravio sanzionatorio, si realizzi nel momento in cui la propaganda di idee razziste, l’istigazione o l’incitamento alla discriminazione «si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra…». Alla luce di ciò, è da ritenersi che sia penalmente apprezzabile non qualsiasi discorso negazionista, ma solo quello che “si innesta” su di una comunicazione che già manifesti i tratti caratterizzanti del c.d. hate speech, ponendo in pericolo la pacifica convivenza sociale. È questo, peraltro, un criterio interpretativo che può desumersi dalla stessa sentenza Perinçek della Grande Camera della Corte EDU che richiama la giurisprudenza consolidata di Strasburgo sui limiti tollerabili alla libertà del pensiero in caso di “discorso d’odio” (art. 10 CEDU).
Profili critici
La modifica della legge del 1975 solleva non poche perplessità sia sul piano dell’opportunità della scelta politico-criminale sia sul piano tecnico-formale.
Sotto il primo profilo non possono sfuggire, anche considerato che il pensiero negazionista in Italia è espressione, secondo gli studiosi, di una sparuta minoranza (v. Germinario, Negazionismo in Italia, in Dizionario dell’Olocausto, Torino, 2004, 503-507), i rischi di contrasto con le libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e di ricerca scientifica (art. 33 Cost.), stante, in particolare, la difficoltà di distinguere con sufficiente rigore tra negazione e revisione di un fatto storico.
Passando al secondo profilo, quello tecnico-formale, occorre segnalare che la norma penale contro il negazionismo poteva essere scritta meglio, al fine di evitare tensioni, invero assai marcate nel testo vigente, con il principio di precisione descrittiva e di pregnanza del fatto, parte irrinunciabile del nullun crimen sine lege e strumento di garanzia sostanziale dai rischi dell’arbitrio giudiziario. A proposito, è assai discutibile, in particolare, la scelta del legislatore che, forse preoccupato dall’esigenza, in sé lodevole, di tutelare le vittime di tutti i crimini internazionali (e non solo di quelli riconosciuti), ha, infine, espunto la clausola limitativa di responsabilità che richiedeva il previo riconoscimento internazionale del fatto storico oggetto di negazione. Se è vero che tale previsione poteva ingenerare attriti con il principio di pari tutela dei gruppi umani, è altresì incontrovertibile che la stessa avrebbe sortito l’effetto positivo di delimitare in modo più nitido lo spazio di rilevanza penale delle condotte punibili.
In secondo luogo, e sempre con riferimento agli aspetti tecnico-formali, la scelta di punire il negazionismo poteva essere più opportunamente declinata prevedendo semmai, così come aveva chiaramente indicato la stessa Corte EDU in Perinçek, in adesione con la sentenza Varela Geis della Tribunal Constitucional de España del 2007, che non sia rilevante qualsiasi discorso negazionista, ma esclusivamente quello che persegue il fine di giustificare un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra. Tale criterio, ancorché disatteso dal legislatore nostrano, si auspica possa essere adottato dagli interpreti, quale requisito irrinunciabile per l’applicazione del nuovo art. 3, co. 3-bis, l. n. 654/1975. Pena la sua illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 21 Cost.